Accessibilità dei siti web: adeguamenti alla legge Stanca

Roberto Ellero

robertoellero.it

Premesse



La persona disabile, di qualunque tipo (fisico, intellettivo, psichico), deve essere integrata a pieno titolo, senza limitazioni: nella direzione della piena inclusione sociale si muovono - per le TIC - gli atti normativi comunitari e il processo attuativo della legge Stanca.

L'accessibilità è un obbligo di legge per la PA.

Premesse

"Gli Stati dovrebbero far sì che i nuovi sistemi telematici per fornire al pubblico informazioni e servizi siano resi accessibili fin dall'inizio oppure adattati in modo da risultare accessibili alle persone disabili."

Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, Risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, Sessione 48, n. 48/96, 20 dicembre 1993.

 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm

Premesse

Per i siti aziendali e personali l'attenzione all'accessibilità è lasciata alla sensibilità individuale e alle strategie di mercato.

Per i siti della Pubblica Amministrazione e di pubblica utilità essa rappresenta in primo luogo un dovere istituzionale, essendo la fruizione delle informazioni digitali per via telematica correlata a diritti costituzionali fondamentali.

Dal momento che il Web non è solo una base-dati ma un luogo dove si esplica la socialità degli individui, il diritto di accesso si coniuga col diritto alla crescita sociale delle persone. È l'art. 3 della Costituzione a porre infatti come finalità il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti alla vita sociale.

Accessibilità per le aziende

Perché fare siti accessibili?

Accessibilità per le aziende

Ulteriori vantaggi del design accessibile

Accessibilità nella PA

L'accesso all'informazione online è strettamente collegato alla comunicazione istituzionale

Il recepimento di uno standard internazionale non dovrebbe essere inteso come semplificazione delle regole tecniche, ma nella prospettiva di una armonizzazione dei principi di fondo, della ragione d'essere dell'accessibilità, con i principi di partecipazione democratica alla conoscenza e della condivisione libera del sapere presenti nelle norme dell'ordinamento dei singoli Paesi.

Accessibilità e trasparenza

Le reti informative sono strumenti di trasparenza

La fruizione delle informazioni digitali per via telematica è correlata a diritti costituzionali fondamentali.

La trasparenza nella PA è inattuata

La trasparenza e l'accesso, introdotti nell'ordinamento dalla legge 241/90, trovano il loro fondamento in due articoli della Costituzione.

Accessibilità e trasparenza

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. (1° comma)

Accessibilità e comunicazione

Accessibilità e comunicazione

La funzione di comunicazione è il nesso essenziale che lega l'azione della PA all'attuazione dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia, sussidiarietà sociale, partecipazione, semplificazione.

L'accessibilità del Web riguarda anche i diritti del cittadino ad essere informato della vita istituzionale e a prendervi parte attiva.

Accessibilità e comunicazione

I siti web della PA si rivolgono alla generalità dei cittadini e l'accessibilità all'informazione diventa un aspetto della comunicazione.

I contenuti devono possedere al massimo grado quell'aspetto sociale del segno che consente all'immagine interna soggettiva percepita di corrispondere il più possibile all'immagine voluta nello schema generale di organizzazione e di identità della PA.

Accessibilità e comunicazione

Il Web è metafora attuata della trasparenza, è la casa di vetro, è un mezzo di comunicazione che cambia radicalmente le regole del gioco tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino: il cittadino ha possibilità di seguire e controllare in tempo reale l'operato della pubblica Amministrazione.

Perché questo possa accadere, il sito istituzionale deve essere accessibile da tutti senza discriminazioni, semplice nella sua struttura e nel linguaggio utilizzato.

Semplificazione

Le tecnologie ICT rappresentano una grande opportunità di crescita, sono veicolo fondamentale per l'informazione e l'erogazione di servizi.
La semplicità d'uso è la risposta al problema della diffusione generalizzata.
La Società si sta sempre più allungando: la distanza tra i segmenti "trainanti" e quelli "trainati" aumenta progressivamente.
Le nuove tecnologie richiedono dotazioni economiche e socioculturali che solo i segmenti trainanti hanno.
Le nuove tecnologie costituiscono un ulteriore fattore di vantaggio per i segmenti trainanti.
È necessaria una forte semplificazione nell'uso.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4

Art. 1 (Obiettivi e finalità)

  1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
  2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Legge 241/90


1.1 L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

Legge 150/2000

8.2 Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche

D. Lgs. 216/2003

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.


Art. 1 - 1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinchè tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

D. Lgs. 216/2003


Art. 3 - 1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

Da quale punto di osservazione?

L'accessibilità del Web può essere considerata da molti punti di vista.

Una prima grande suddivisione riguarda l'approccio a partire dalle tecnologie assistive e dal loro utilizzo, e quello che invece considera in primo luogo la conformità del codice agli standard internazionali.

Il primo considera le diverse tipologie di utenti, il secondo è rivolto a consentire il dialogo macchina-macchina in modo indipendente dal dispositivo.

Tecnologie compensative

È chiaro che esiste una convergenza fra i punti di osservazione, ma per favorire la comprensione delle barriere digitali e di come sia possibile abbatterle, è opportuno iniziare da una disamina delle tecnologie assistive e dei programmi utente, per poi comprendere l'utilità pratica dei requisiti per la verifica tecnica previsti dallo studio del CNIPA (che diverrà entro breve contenuto del decreto attuativo della legge Stanca), cui arriveremo attraverso i piani di azione e-Europe.

Ausili

L'approccio alle tecnologie da parte di persone che presentano disabilità sensoriali o motorie deve essere mediato da particolari accorgimenti e da specifici ausili, hardware o software.
http://www.subvisionmilano.com/
http://www.comune.venezia.it/letturagevolata/pagina.asp?idmenu=18
http://www.tiflosystem.it/
http://www.cavazza.it/cavazza2000/catalogo.html
http://www.asphi.it/Tecnologie/Ausili.htm
http://www.areato.org/
http://www.centriausili.it/
http://www.siva.it/
http://www.uiciechi.it/vecchio/cnt/catalogo.html

TA per disabili motori

Adattare la tastiera normale alle proprie esigenze screenshot con la finestra di dialogo Accesso facilitato di Windows

Software di assistenza alla tastiera è presente nei sistemi operativi con modalità differenziate di attivazione

Ausili per l'accesso alla tastiera

supporto articolato per braccia

http://www.areato.org/ausili/sostegni_ergonomici.html

Tastiere Alternative

la tastiera USB King

http://orin.com/access/headmouse/index.htm

Dispositivi di puntamento

Mouse Mover, si collega alla porta seriale RS-232

I sistemi a scansione


sensori Buddy prodotti da Tash

Riconoscimento vocale

interfaccia di Dragon naturally-speaking

Dispositivi di output

Screen reader

Braille output con HAL screenreader

Jaws for Windows Sito originale in inglese (Freedom Scientific) Sito italiano (Subvision)

Window-Eyes Sito originale inglese (GW Micro) Sito italiano (Tiflosystem)

Hal Screen Reader Sito originale inglese (Dolphin) Sito italiano (Audiologic)

Terminali Braille

Barra Braille

LILLI, terminale Braille a 40 caratteri

Applicata ad un qualsiasi computer trasforma il contenuto di una riga del monitor in un testo Braille a rilievo.

Importante è il numero di celle di una barra, ossia la sua lunghezza in caratteri Braille. Ci sono barre da 80, 40, 20... celle.

Quelle da 80 hanno il vantaggio di contenere un'intera riga del monitor. Sono però assai costose e per questo motivo riservate a persone che si servono del computer per scopi professionali.

Le più comuni hanno 40 celle, una lunghezza simile a quella della riga dei testi Braille su carta.

Software ingrandenti

screenshot di visione con ingranditore

Magic
Sito originale in inglese (Freedom Scientific)
Sito italiano

Zoom Text
Sito originale in inglese (Ai Squared)
Sito italiano (Tiflosystem)

Lunar
Sito originale in inglese (Dolphin)
Sito italiano (Voice System)

Lenti e occhiali speciali

Sistemi prismatici  
con lenti ipercorrettive asferiche dotate di una correzione prismatica, permetteno una confortevole messa a fuoco ad una distanza compresa tra 7 e 20 cm.

Sistemi aplanatici  
sistemi monoculari che permettono di sfruttare la visione paracentrale nei soggetti ipovedenti con alterazione della visione centrale

Sistemi galileiani  
microscopi miniaturizzati applicabili su montatura

Sistemi kepleriani  
sistemi telescopici più potenti

Filtri  
esaltano il contrasto con conseguente miglioramento qualitativo della visione

Videoingranditori

MAGNI-CAM Una telecamera a colori, per le persone ipovedentiVideoingranditori da tavolo
Sono apparecchi che, attraverso un sistema di telecamera a circuito chiuso, riprendono l'immagine di un testo e la proiettano ingrandita, su un video.

Con un sistema ottico/elettronico (zoom) è possibile definire il grado di ingrandimento.

Videoingranditori portatili  

www.tiflosystem.it/vista.htm

Sistemi di lettura vocale

Riconoscimento automatizzato di testi

scanner

Il riconoscimento ottico è un sistema tecnologico che effettua la lettura di qualsiasi testo stampato attraverso la riproduzione delle parole sul display braille oppure in sintesi vocale. Il sistema viene trattato come un ausilio completamente dedicato alla lettura tramite voce sintetica pilotata da un tastierino di controllo per l'esecuzione delle funzioni specifiche di lettura, o come un software applicativo da installare su personal computer, con la possibilità di scrivere, manipolare e leggere testi provenienti da altre fonti, stampare il testo ingrandito o in braille.

www.tiflosystem.it/vista.htm

Palmari e telefonia

un Pocket PC

Le tecnologie di accesso si basano su:

Palmari e telefonia

La spagnola Code Factory ha creato un software, Mobile Magnifier, che consente di leggere i testi scegliendo tra 6 differenti combinazioni di colori e di ingrandire i caratteri fino a 6 volte in più rispetto alla normale visualizzazione.

Pulse Data International ha presentato un computer palmare in Braille: BrailleNote PK, pensato per i non vedenti.

HP in collaborazione con VisuAide ha presentato il palmare Maestro, dotato di tacnologia per la sintesi vocale e di una tastiera applicata sul display.

Web TV

Web TV: un sistema che consente tramite una linea telefonica di utilizzare un semplice sistema di navigazione utilizzando un telecomando ed il televisore

L'accessibilità è anche un requisito per gli utenti che utilizzano tecnologie "diverse" di navigazione, che utilizzano altre modalità di navigazione ed interazione con il World Wide Web.

Con l'avvento della TV digitale probabilmente si avrà un rilancio anche dell'utilizzo di una periferica poco nota in Italia, ma assai diffusa negli States: la WebTV.

Ulteriori sviluppi avverranno con l'IP-TV e il Media Center di Microsoft.
emulatore Web TV
Mediacenter

Daltonismo e epilessia

Per alcune tipologie di disabilità non sono disponibili tecnologie compensative specifiche. L'accessibilità è in questi casi assicurata mediante l'utilizzo di particolari accorgimenti tecnici e redazionali nella realizzazione delle pagine del sito Web. Si pensi, tra gli altri:

Disabilità cognitiva

Nel caso di menomazioni della capacità intellettiva e psicologiche in genere, i problemi di accessibilità non sono più in senso stretto quelli che si riferiscono alla pura operatività al computer, ma in senso lato quelli che riguardano la padronanza logica delle operazioni che si eseguono.

Il calcolatore diventa un mediatore fra l'educatore e la persona disabile, anche con l'utilizzo di software didattico accessibile anche dai disabili.

http://www.dienneti.it/risorse/speciale.htm
cepad.unicatt.it/formazione/antonietti/SARA/gadola.htm
Lisa Seeman ha prodotto una serie di indicazioni utili per chi sviluppa contenuti:
http://www.ubaccess.com/ldweb-home.html

Disabilità uditiva

Disabilità uditiva

Lingua italiana dei segni, labiolettura, dattilologia

I sordomuti utilizzano come prima lingua il linguaggio dei segni (LIS), sistema di comunicazione gestuale. La difficoltà di applicare un "convertitore" del linguaggio dei segni universale è insita nelle differenze tra i diversi linguaggi. I linguaggi dei segni hanno moltissimi "dialetti" e alcuni, come l'ASL (American Sign Language), utilizzano rappresentazioni delle azioni (dedicate ai sordomuti) mentre altri si riferiscono a rappresentazioni delle lettere dell'alfabeto (dedicati prevalentemente ai non udenti).

http://www.webxtutti.it/cond_sordi.htm

Disabilità uditiva

È stato sviluppato un software che converte il testo in linguaggio dei segni. Il progetto ViSiCAST, nato in Gran Bretagna, è finalizzato a realizzare un plug-in in grado di convertire testi su Web in linguaggio dei segni, attraverso un avatar.

L'avatar Tessa interpreta il testo e lo converte in linguaggio dei segni per i sordomutiQuesto argomento è trattato in modo ampio nel capitolo L'accessibilità dei contenuti multimediali, in: Accessibilità: dalla teoria alla realtà,
di Roberto Scano. Scheda
Visicast demo
Tessa
http://www.visicast.co.uk/

Dar voce al Web

Collana Emilia-Romagna Digitale - Volume 8
Dar voce al Web - L'accessibilità dei siti web per persone con disabilità acustiche gravi

Questo studio si divide in tre capitoli. Nel capitolo 1 sono analizzati lo stato attuale degli studi su linguaggio e sordità, le difficoltà che le persone affette da disabilità acustiche gravi hanno a leggere e scrivere la lingua italiana e i principali metodi e strumenti sviluppati per scrivere testi di facile comprensibilità in lingua italiana. Il capitolo 2 affronta i problemi di accessibilità e usabilità in generale dei prodotti informatici e in particolare dei siti web con particolare attenzione ai problemi dei non udenti. Il capitolo 3 propone alcune linee guida per la progettazione, redazione e revisione di testi web destinati a soggetti audiolesi gravi.

Device Independence

Alla fine di questa panoramica, spostiamo per un attimo l'attenzione ai contenuti del Web:
il principio dell'indipendenza dal dispositivo - uno dei cardini delle WCAG - è essenziale per evitare di marcare il codice per favorire un solo dispositivo: la progettazione e la costruzione di un sito devono essere orientati alla fruibilità e interazione per tutte le periferiche.
Un gruppo del W3C si occupa di approfondire questo tema: http://www.w3.org/2001/di/

Normativa europea

Il principio dell'indipendenza dal dispositivo (assieme alle linee guida dell'iniziativa WAI, Web Accessibility Initiative, del Consorzio Mondiale del Web - W3C, il principio dell'armonizzazione degli standard internazionali, il design universale) è presente dei documenti che l'Unione europea ha emanato per creare una società dell'informazione. Il piano d'azione eEurope 2002, del dicembre 1999, e il piano eEurope 2005, contengono disposizioni specifiche in materia di accessibilità dei siti Internet.

Normativa europea

logo WAIlogo WAI

Società dell'informazione e quadro normativo europeo

Società dell'informazione - esigenza di regole comuni - problematiche sociali: accesso all'informazione senza discriminazioni - W3C Recommendation e standard de facto

Normativa europea

L'adozione del Primo piano di azione per la società dell'informazione dell'UE, Verso la società dell'informazione in Europa, avviene nel 1994.
Uno degli obiettivi primari era l'integrazione della nuova dimensione della società dell'informazione in tutte le politiche comunitarie attinenti.

Normativa europea

Nel 1996 la Commissione ha adottato il Libro verde Living and working in the information society: people first, che affrontava le problematiche sociali poste dall'ICT, sottolineando la centralità della dimensione umana. Alla fine del documento, fra le politiche pubbliche da seguire indica:

Venire incontro alle persone con esigenze particolari, molte delle quali possono essere aiutate per migliorare la qualità della vita e soddisfare le loro necessità, come pure per consentire loro di dare il proprio contributo alla società, con l'aiuto dell'ICT.

Normativa europea

Il Presidente della Commissione Romano Prodi, al vertice europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999, ha presentato eEurope - An Information Society for All, una iniziativa tesa ad estendere a tutti i paesi membri le opportunità offerte dalla società dell'informazione.

Una delle dieci azioni prioritarie dell'iniziativa, il punto 7, riguarda l'accessibilità.
Nel 2001 nasce il Piano d'azione eEurope 2002.
Il Punto II C. 9 riguarda la partecipazione di tutti all'economia della conoscenza.

Normativa europea

Nel settembre 2001 viene emanata la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni
eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche
europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2001/com2001_0529it01.pdf
 "Le linee guida sono riconosciute come la norma mondiale de facto per la progettazione di siti Web accessibili." [...]

W3C recommendation

Il W3C non è un'organizzazione che definisce "standard". Una Recommendation ha:

Le W3C Recommendation sono:

W3C recommendation, percorso

Basato sul principio del consenso

Armonizzazione degli standard

La frammentazione degli standard è un disincentivo per:

  • creare siti con contenuto accessibile
  • sviluppare authoring tool per creare siti con contenuto accessibile

Se esistessero authoring tool per creare contenuti accessibili, i web designer li utilizzerebbero di preferenza

L' armonizzazione degli standard è utile per:
sviluppatori di authoring tool
sviluppo di tool per la valutazione
sviluppatori di siti
organizzazioni multinazionali
personalizzazione e creazione di knowledge repositories (es. in e-learning)
persone disabili
www.w3c.it

Principi dell'azione del W3C

1. Accesso Universale

2. Web Semantico

3. Fiducia

4. Interoperabilità

5. Evolvibilità

6. Decentralizzazione

7. Cooler Multimedia

Normativa europea

Bruxelles, 13 giugno 2002: Risoluzione del Parlamento Europeo (2002)0325 sulla comunicazione della Commissione eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche

U. Considerando che il rispetto delle "Linee guida" richiederà uno sforzo finanziario estremamente limitato, o addirittura inesistente, per i progettisti di siti Web;

Normativa europea

4. Considerando che l'iniziativa WAI, che è di natura volontaria, richiede fortemente su una base obbligatoria alle istituzioni europee e gli Stati membri di adempiere pienamente alle "Linee guida" entro il 2003, Anno europeo dei disabili; e li esorta a conformarsi alle Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) 1.0, sempre entro il 2003, al fine di consentire ai disabili non soltanto di leggere le pagine web ma anche di gestirne il contenuto;

5. Concorda con la Commissione europea quanto alla necessità che anche le amministrazioni regionali e locali si attengano alle "Linee guida" per la progettazione dei loro siti Web;

Normativa europea


16. Invita la Commissione a dare particolare rilievo all'attuazione della linea guida 14 delle Linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web, la quale prevede che i documenti siano chiari e semplici e quindi di facile comprensione, al fine di contrastare l'ulteriore esclusione delle persone con problemi di lettura o disabilità intellettuali dall'e-government e dal web;

 

18. Ritiene che il rispetto delle attuali "Linee guida" costituisca un passo avanti: sottolinea, tuttavia, l'importanza di un ulteriore sviluppo, adozione e attuazione dei nuovi miglioramenti (o nuove versioni) delle "Linee guida" poiché il settore di Internet evolve con molta rapidità;

Normativa europea

26. Rammenta che le istituzioni europee e i governi degli Stati membri hanno una responsabilità pubblica e li invita a rendere i propri siti Web accessibili alle persone anziane e ai disabili e a servirsi soltanto di software accessibile, dando così l'esempio a tutte le altre istituzioni pubbliche e al resto della società; 

30. Sottolinea il fatto che, ai fini dell'accessibilità, è fondamentale che i siti web abbiano un livello di conformità "Doppia-A", ovvero che sia pienamente applicato il livello di Priorità 2 delle linee guida del WAI.

Verso la legge Stanca


DDL 2546: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" Approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge 232, 494, 2950, 3486, 3713, 3845, 3846, 3862, 2978.

Art. 12. (Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Libro Bianco

La pervasività delle nuove tecnologie nella vita quotidiana ha determinato l'avvento della cosiddetta "Società dell'Informazione". Una società in cui le nuove tecnologie offrono nuovi sistemi di interazione con la Pubblica Amministrazione, [...] L'impatto di questa aspazialità, garantita dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non potrà mai essere apprezzato da un "abile" nella stessa misura in cui lo sia da un diversamente abile o da un anziano (e molto spesso le due categorie coincidono; più del 10% di tutti i cittadini europei è disabile - almeno 37 milioni - e il 70% di questi ha un'età superiore ai 60 anni).

http://www.webaccessibile.org/argomenti/argomento.asp?cat=242

Il Libro Bianco è frutto del lavoro della "Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli", costituita nel maggio 2002 dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Libro Bianco

Una persona priva dell'uso delle mani può scrivere un testo semplicemente parlando al computer. Una persona affetta da grave difficoltà di udito può usare liberamente il telefono. Una persona cieca può istruire un computer per leggere ad alta voce il contenuto sullo schermo di un PC. Una persona affetta da disabilità fisica può liberarsi dall'isolamento e dalla solitudine. Una persona con una grave forma di afasia può comunicare attraverso un computer parlante.

Le barriere e le soluzioni

Libro Bianco

Ormai da più di quindici anni si creano diversi tipi di ausili, hardware o software, capaci di fornire aiuto sia nel campo riabilitativo sia nell'accesso al computer. [...]

Una distinzione importante va fatta tra l'uso dell'elaboratore per la disabilità prevalentemente fisico/sensoriale e per quello che, genericamente, viene definito come ritardo mentale o disabilità intellettiva.

Libro Bianco

Accesso ed accessibilità

L'accesso alla tecnologia non implica automaticamente che la tecnologia sia accessibile. "Accessibile" e "accessibilità" vanno distinti dall'accesso, poiché l'accesso si identifica con la disponibilità di hardware, software ed infrastruttura.

Libro Bianco

L'accessibilità indica, invece, se e come la tecnologia può essere utilizzata dall'utente finale disabile.
Un design accessibile è, infatti, quello che permette al disabile di poter utilizzare il World Wide Web o un computer in maniera funzionale alle proprie esigenze. Il design accessibile è essenziale per rendere Internet realmente universale.

http://www.webaccessibile.org/argomenti/argomento.asp?cat=242

Il primo documento dell'OMS

(ICIDH) 1980 - International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps

Menomazione (Impairment)
Qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o una funzione psicologica, fisiologica, anatomica

Disabilità
Limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere una attività nel modo e nell'ampiezza considerati normali

Handicap
Condizione di svantaggio conseguente a una menomazione o a una disabilità che limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto, in relazione all'età, al sesso, ai fattori socioculturali

Il primo documento dell'OMS


L'aspetto significativo del primo documento pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato quello di associare lo stato di un individuo non solo a funzioni e strutture del corpo umano, ma anche ad attività a livello individuale o di partecipazione nella vita sociale.

Malattia o disturbo > Menomazione > Disabilità > Handicap

Il nuovo documento dell'OMS (ICF)

Maggio 2001 - International Classification of Functioning, Disability and Health

Il nuovo documento dell'OMS (ICF)

Il documento ICF copre tutti gli aspetti della salute umana, raggruppandoli nel dominio della salute (health domain, che comprende il vedere, udire, camminare, imparare e ricordare) e in quelli "collegati" alla salute (health-related domains, che includono mobilità, istruzione, partecipazione alla vita sociale e simili).

È importante sgombrare subito il campo da un equivoco: ICF non riguarda solo le persone con disabilità, ma riguarda tutte le persone.
ICF ha dunque un uso e un valore universale.

Considerazione della dimensione ambientale - continuum fra salute e disabilità - Interattivo: complesso, interazioni multiple fra le persone, la loro salute e il loro ambiente

Il nuovo documento dell'OMS (ICF)

Il termine handicap è stato sostituito dalla parola partecipazione, ed il termine disabilità è stato esteso fino a ricoprire sia la restrizione di attività che la limitazione di partecipazione.

"Ogni persona, in qualunque momento della sua vita può trovarsi in condizione di salute che, in un ambiente negativo, divengono disabilità."

www.welfare.gov.it/icf/it/

La legge Stanca

L'obiettivo della legge, che prende spunto dal dettato costituzionale che stabilisce il principio di uguaglianza, è quello di abbattere le barriere digitali che limitano l'accesso dei disabili alla società dell'informazione, e che li escludono dal mondo del lavoro.

La legge Stanca sull'accessibilità consentirà di abbattere le barriere digitali e creare rilevanti opportunità per consentire agli oltre tre milioni di disabili italiani di poter partecipare attivamente alla vita sociale, senza esclusioni
La legge è stata riconosciuta dall' OCSE come una delle migliori pratiche in materia di e-Government e indicata come modello per l'Europa nel Workshop internazionale "Accessibility Requirements for Public Procurement in the ICT domain".

I punti fondamentali della legge

Le PPAA dovranno realizzare siti accessibili a tutti. È previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla PA per la realizzazione di siti internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, comportando responsabilità di carattere dirigenziale e disciplinare.

Accessibilità e fruibilità degli strumenti didattici e formativi: gli strumenti scolastici dovranno essere realizzati con tecniche che ne favoriscano l'uso da parte dei non vedenti e degli ipovedenti.

I punti fondamentali della legge



Vengono fissate regole generali, chiare e vincolanti, rimandando per la sua concreta attuazione ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, e ad un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti internet.

Lo schema di regolamento

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare in data 9 luglio 2004 lo schema di regolamento di attuazione, previsto dall'articolo 10, che stabilisce  i "criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità".

Via libera anche dal Consiglio di Stato - con marginali modifiche - in data 25.10.04.
Per l'approvazione definitiva del documento manca ora solo il parere delle due commissioni parlamentari competenti.

I capisaldi del regolamento

Il concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano - a motivo della propria disabilità - di tecnologie assistive o di particolari configurazioni.

Le tecnologie assistive, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici

I capisaldi del regolamento

La verifica tecnica dell'accessibilità, operata da esperti, e la verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l'intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche.

Il rilascio da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del logo sull'accessibilità dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell'attestato di accessibilità; tale attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati;

I capisaldi del regolamento

I controlli:
il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi.
Ulteriori disposizioni considerano l'ipotesi in cui siano le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti: queste ultime provvederanno in modo autonomo a valutare l'accessibilità stessa.

Il regolamento attuativo

Su questo schema di regolamento sono state consultate, come previsto dall'articolo 10, le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative (ASPHI, ARPA, FAND, FONDAZIONE DON GNOCCHI, FISH, FISD, ANNI VERDI), le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità (IWA-ITALY) e quelle di produttori di hardware e software (FEDERCOMIN, ANASIN, ASSINFORM).

L'iter attuativo della legge

Il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha istituito una Segreteria Tecnico Scientifica a supporto della Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate.
La Commissione, istituita con decreto del 25 luglio 2003, ha come obiettivo il superamento delle barriere tecnologiche che oggi limitano le categorie svantaggiate, ed in particolare le persone con disabilità, nella fruizione dei servizi in rete.

Le attività della Segreteria

Nove gruppi di lavoro, così suddivisi:

Gruppo "Metodologie"

Il gruppo "Metodologie" è coordinato dal prof. Sebastiano Bagnara, del Politecnico di Milano, ed ha già pubblicato un manuale sulla tecnica di valutazione dei siti Internet. Sta ora lavorando alla definizione della metodologia di composizione delle pagine web che rispondano ai requisiti di percezione, comprensibilità, uso a suo tempo tracciati nel progetto CHIARO del Ministro della Funzione Pubblica.
Nei suoi piani di lavoro figura la messa a punto di un software che consenta di verificare la comprensibilità dei testi in quanto tali nonché la percezione e la comprensibilità della pagina web nella quale tali testi sono inseriti.

Gruppo "Regole tecniche"

L'ottavo gruppo di lavoro,"Regole tecniche", coordinato dal dr. Domenico Natale, dirigente Sogei in rappresentanza dell'UNINFO, persegue l'implementazione dell'Art. 11 della Legge n. 4 del 2004.

La definizione dei requisiti tecnici per l'accessibilità sarà articolata su quattro segmenti distinti: siti web, hw e sistemi operativi, applicazioni e supporti multimediali.

Gruppo "Formazione"

Il nono ed ultimo gruppo di lavoro, "Formazione", è guidato dalla dott.ssa Mirella Schaerf.
Il suo obiettivo consiste nel definire un piano di istruzione sull'accessibilità rivolto a quanti lavorano nella PA, nella loro veste di dipendenti disabili (lotta all'emarginazione, opportunità di riqualificazione professionale, telelavoro...), di specialisti informatici (standard di riferimento, progettazione del nuovo, adeguamento dell'esistente...), di dirigenti di settore (strategie, responsabilità).

I 22 requisiti per la verifica tecnica

È stata resa pubblica una prima definizione delle regole tecniche, in modo da poter contare su un più ampio contributo di idee.
Si trovano all'interno dello Studio sulle problematiche connesse alla progettazione, realizzazione e valutazione dei siti Web pubblici.
Lo studio affronta le problematiche legate alla progettazione, realizzazione e valutazione dei siti Web pubblici e intende fornire un contributo tecnico per la stesura del decreto ministeriale di cui all' art. 11 della legge 9 gennaio 2004 n.4.
Le osservazioni e i suggerimenti di quanti sono interessati al tema dell'impiego delle ICT a favore delle categorie deboli o svantaggiate sono graditi e possono essere inviati a ictdisabili@cnipa.it.

Requisiti tecnici

I contenuti dello Studio diverranno parte integrante del decreto ministeriale di cui all' art. 11 della legge 9 gennaio 2004 n.4.

La legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" richiede di stabilire, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (Art. 11):
  a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
  b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Requisiti tecnici

La definizione dei requisiti tecnici di cui al punto a) costituisce un punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni:

 

1. nelle procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, in quanto tali requisiti vengono considerati motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica;
  2. nella stipula di contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet, in quanto detti requisiti devono essere rispettati a pena di nullità del contratto;

Requisiti tecnici


3. nella stipula di eventuale rinnovo, modifica o novazione degli stessi contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, anche qui a pena di nullità;
4. per la concessione, a privati, di contributi pubblici per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, in quanto tale concessione di contributi è subordinata al rispetto dei sopra citati requisiti.

Requisiti tecnici



I requisiti tecnici e i livelli per l'accessibilità devono essere definiti per: i beni informatici, intesi in senso lato come insieme di hardware, software di base, programmi utente, ecc.;
i programmi per mezzo dei quali la Pubblica Amministrazione e le Aziende concessionarie erogano servizi agli utenti;
i siti Internet, per i quali devono anche essere stabilite le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Requisiti tecnici


La normativa obbliga quindi tutti i soggetti pubblici: non solamente le P.A. ma anche tutte le aziende concessionarie di servizi pubblici e le aziende appaltatrici di servizi informatici, all'adeguamento dei siti web, e a valutare le caratteristiche di accessibilità per servizi, applicazioni ed hardware da utilizzare all'interno, prima di procedere al loro acquisto.

Lo strumento "decreto" è un atto snello facilmente aggiornabile: l'articolo 12 dice che il decreto con le normative tecniche per l'accessibilità deve essere "periodicamente aggiornato" con il recepimento "delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute".

Verifica tecnica e soggettiva

Nello schema di Regolamento sono previsti due tipi di verifica della accessibilità:

verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di qualità ed effettuata con l'intervento dell'utente dei servizi sulla base di considerazioni empiriche .

Per attuare quanto sopra, sono stati innanzi tutto definiti 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica il cui rispetto costituisce il livello minimo di accessibilità.

I 22 requisiti


Nella scelta e nell'enunciato dei requisiti nonché nella proposta della metodologia per la verifica tecnica si è tenuto conto:

- di quanto indicato nelle Recommendation del World Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare in quelle del progetto Web Accessibility Initiative;
- degli standard definiti nel paragrafo 1194.22 della Sezione 508;
- degli standard e delle specifiche tecniche definite in materia di accessibilità dalla International Organization for Standardization (ISO);
- delle esperienze maturate nell'ambito della Pubblica Amministrazione nella attuazione della Circolare AIPA del 6 settembre 2001 e della Direttiva del Ministro Stanca del 30 maggio 2002 in merito al dominio .gov.it .

Qualità


La seconda parte dello studio tratta la metodologia per la valutazione della qualità di un sito Web e individua 11 criteri su cui si basa la verifica soggettiva.

È opportuno precisare che la conformità ai 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica è elemento essenziale per poter procedere alla verifica soggettiva.

"in sede di prima applicazione"

Nell'enunciato di alcuni requisiti appare la dizione: In sede di prima applicazione.
Per alcuni requisiti è stato perciò indicato un possibile percorso di adeguamento, prevedendo un periodo transitorio per la migrazione.

 

La legge obbliga la PA alla sola verifica tecnica: la verifica soggettiva - basata sul supporto di utenti con diverse problematiche nell'accesso ai contenuti - non è obbligatoria.

Le cause dei 22 requisiti

EFFICACIA > ordine di priorità: per migliorare la qualità del Web è necessario affrontare e risolvere un problema alla volta.

ECONOMICITA' > la legge Stanca è una legge a costo zero. La valutazione soggettiva richiede strutture apposite e l'intervento di esperti e di panel di utenti. L'autovalutazione, possibile per la verifica tecnica obbligatoria, può essere effettuata con risorse interne seguendo la metodologia di valutazione indicata nello studio.

Le cause dei 22 requisiti

CERTEZZA > in sede legale è necessario fornire motivazioni di tipo "tecnico" e non di tipo "soggettivo", per annullare una gara.
Una commissione di gara deve poter avere tecniche di misurazione oggettiva per selezionare il prodotto conforme alla normativa.

OGGETTIVITA' > gli enunciati sono agevolmente autovalutabili e consentono di stilare una checklist.

Le cause dei 22 requisiti

INTEROPERABILITA' > La conformità con i requisiti tecnici consente alle TA di accedere ai contenuti. La logica sottesa alla formulazione dei requisiti è il facile interfacciamento con adattamenti speciali.
Ad esempio, il rispetto di una grammatica formale garantisce che il sito sia maggiormente accessibile da parte delle tecnologie assistive.

I 22 requisiti

I requisiti sono stati pensati per essere verificabili in modo autonomo da parte delle PPAA.

Essi consentono di decidere in modo oggettivo se la conformità è stata raggiunta, e di stilare una checklist.

Esempio di dichiarazione

I 22 requisiti


La prossima edizione dello Studio conterrà significative modifiche.
I commenti e gli aspetti esemplificativi a corredo degli enunciati dei requisiti verranno spostati in un documento tecnico, che verrà integrato con esempi pratici di applicazione, come avviene nelle WCAG con le techniques.

11 novembre 2004: approvato dal Consiglio dei Ministri il Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 56: Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di usabilità, reperibilità, accessibilità anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

Requisito 1

Enunciato: Realizzare pagine e oggetti in esse contenuti con tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate, utilizzando le versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l'aspetto semantico.

In particolare, per i linguaggi a marcatori HTML (HypertText Markup Language) e XHTML (eXtensible HyperText Markup Language):
Per tutti i siti di nuova realizzazione, utilizzare almeno la versione 4.01 dell'HTML o la versione 1.0 dell'XHTML, entrambe con DTD (Document Type Definition - Definizione del Tipo di Documento) di tipo Strict;
in sede di prima applicazione, per i siti esistenti,nel caso in cui non sia possibile ottemperare al punto a) è consentito utilizzare la versione dei linguaggi sopra indicati con DTD Transitional con le seguenti avvertenze:

Requisito 1

evitare l'uso di elementi ed attributi che consentono di definire caratteristiche presentazionali della pagina (quali caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo e dello sfondo, ecc.), impiegando al loro posto i Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets);
evitare la generazione di nuove finestre; ove ciò non fosse possibile, avvisare esplicitamente l'utente del cambiamento del focus;
pianificare la transizione dell'intero sito alla versione con DTD Strict del linguaggio utilizzato. Il piano di transizione va presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 11.1, 11.2
Riferimenti Sec. 508: Non presente

Requisito 2

Enunciato: Non è consentito l'uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti.

In sede di prima applicazione, per i siti esistenti già realizzati con frame, è consentito l'uso di HTML 4.01 o XHTML 1.0 con DTD frameset con le seguenti avvertenze:

evitare l'uso di elementi ed attributi che consentono di definire caratteristiche presentazionali della pagina (quali caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo e dello sfondo, ecc.), impiegando al loro posto i Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets);
fare in modo che ogni frame abbia un titolo significativo per facilitarne l'identificazione e la navigazione. Se necessario, descrivere anche lo scopo dei frame e la loro interazione;
pianificare la transizione a XHTML almeno nella versione 1.0 con DTD Strict dell'intero sito. Il piano di transizione va presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie.
Riferimenti WCAG 1.0: 12.1, 12.2
Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (i)

Requisito 3

Enunciato: Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non testuale presente in una pagina e assicurarsi che quando cambia dinamicamente il contenuto non testuale di un oggetto vengano aggiornati anche i suoi equivalenti. L'alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall'oggetto nello specifico contesto.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.1,6.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (a)

Requisito 4

Enunciato: Assicurarsi che tutta l'informazione e tutte le funzionalità veicolate dal colore siano disponibili anche senza l'uso dello stesso.

Riferimenti WCAG 1.0: 2.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (c)

Requisito 5

Enunciato: Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di funzionamento possono provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che possono causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive. Quando le esigenze informative richiedono comunque il loro utilizzo, avvisare l'utente del rischio e predisporre metodi che consentano di evitare tali oggetti.

Riferimenti WCAG 1.0: 7.1, 7.2, 7.3

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (j)

Requisito 6

Enunciato: Assicurarsi che il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background) siano distinguibili, per mezzo di un sufficiente contrasto nel caso di testo oppure di differenza di livello sonoro in caso di parlato con sottofondo musicale. Un testo in forma di immagine è sconsigliato in genere ma, se non evitabile, deve essere realizzato con gli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza, tenendo conto che in una immagine il contrasto e le dimensioni dei caratteri non sono modificabili dall'utente.

Riferimenti WCAG 1.0: 2.2

Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito 7

Enunciato: Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, eccetto il caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una forma geometrica valida.

Riferimenti WCAG 1.0: 9.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (f)

Requisito 8

Enunciato: Se sono utilizzate mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari ad ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili tramite l'interazione con la mappa.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (e)

Requisito 9

Enunciato: Usare elementi (marcatori) ed attributi per descrivere i contenuti e per identificare le intestazioni di righe e colonne all'interno di tabelle di dati.

Riferimenti WCAG 1.0: 5.1, 5.5, 5.6

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (g)

Requisito 10

Enunciato: Usare elementi (marcatori) per associare le celle di dati e le celle di intestazione nelle tabelle di dati che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne.

Riferimenti WCAG 1.0: 5.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (h)

Requisito 11

Enunciato: Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.3, 6.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (d)

Requisito 12

Enunciato: La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare all'interfaccia utilizzata dall'utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso diridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell'area di visualizzazione e/o dei caratteri rispetto ai valori di default di tali parametri.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.4

Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito 13

Enunciato: Qualora si utilizzino le tabelle a scopo di impaginazione:

assicurarsi che il loro contenuto sia comprensibile quando esse sono lette in modo linearizzato,
utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato.
Riferimenti WCAG 1.0: 5.3, 5.4

Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito 14

Enunciato: Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai loro controlli, posizionandole in modo da agevolare la compilazione dei campi a chi utilizza le tecnologie assistive.

Riferimenti WCAG 1.0: 10.2, 12.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (n)

Requisito 15

Enunciato: Assicurarsi che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati. Se questo non è possibile:

fornire una spiegazione della funzionalità fornita;
garantire l'alternativa testuale equivalente in modo analogo a quanto indicato nel requisito n. 3
Riferimenti WCAG 1.0: 6.3

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito 16

Enunciato: Assicurarsi che i gestori di eventi che attivano script, applet oppure altri oggetti di programmazione o che possiedono comunque una loro specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input.

Riferimenti WCAG 1.0: 6.4, 9.2

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito 17

Enunciato: Fare in modo che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzino tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili o compatibili con le tecnologie assistive.

Riferimenti WCAG 1.0: 8.1

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito 18

Enunciato: Qualora un filmato o una presentazione multimediale temporizzata siano indispensabili alla informazione fornita o alservizio erogato, sincronizzare con essi l'alternativa testuale equivalente, in forma di sotto-titolazione o descrizione vocale, oppure associarvi un riassunto o una semplice etichetta, a seconda del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di presentazioni in tempo reale.

Riferimenti WCAG 1.0: 1.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (b)

Requisito 19

Enunciato: Rendere chiara la destinazione di ogni collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti fuori dal loro contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che siano a loro volta esplicativi della destinazione del collegamento. Prevedere meccanismi che consentano di evitare letture ripetitive di sequenze di collegamenti comuni a più pagine.

Riferimenti WCAG 1.0: 13.1, 13.6

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (o)

Requisito 20

Enunciato: Qualora per la fruizione di un servizio erogato in una pagina sia previsto un determinato intervallo di tempo per il compimento di determinate azioni, è necessario avvertire di ciò l'utente, indicando anche il tempo massimo utile e fornendo eventuali alternative per fruire del servizio stesso.

Riferimenti WCAG 1.0: non presente

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (p)

Requisito 21

Enunciato: Fare in modo che i collegamenti presenti in una pagina siano selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiera o tecnologia in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse. In particolare:

la distanza verticale (interlinea) di liste di link sia di almeno 1 em;
le distanze orizzontale e verticale tra i bottoni di un modulo (form) sia di almeno 1 em;
le dimensioni dei bottoni in un form siano tali da rendere chiaramente leggibile l'etichetta in essi contenuta,per esempio utilizzando opportunamente il margine interno (padding) tra l'etichetta e i bordi del bottone;
alle immagini sensibili si applicano gli stessi principi dei bottoni dei moduli, ricordando che in questo caso le dimensioni definite non sono modificabili.
Riferimenti WCAG 1.0: non presente
Riferimenti Sec. 508: non presente

Requisito 22

Enunciato: In sede di prima applicazione, per i siti esistenti, in ogni pagina che non può essere ricondotta al rispetto dei presenti requisiti, fornire un collegamento a una pagina che li rispetti, contenga informazioni e funzionalità equivalenti, e sia aggiornata con la stessa frequenza della pagina originale, evitando la creazione di pagine di solo testo. Il collegamento alla pagina accessibile deve essere proposto come scelta in modo evidente all'inizio della pagina non accessibile.

Riferimenti WCAG 1.0: 11.4

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (k)