Per approfondire i temi qui per motivi di tempo solo accennati:
Incontri formativi e informativi del progetto IWA Educational. Prossimi appuntamenti: 22 aprile (Venezia), 12 maggio (Roma), 16 maggio (Arese - Milano), 27 maggio (Torino).
Accessibilita': dalla teoria alla realta'
un testo completo sull'accessibilita' del Web, che non si limita alla teoria ma approfondisce la verifica nella realta', grazie al contributo dei maggiori esperti di accessibilita' e usabilita' del World Wide Web.
I 22 requisiti hanno preso forma dal confronto dei partecipanti al gruppo di lavoro "Regole tecniche" della Segreteria tecnico-scientifica della Commissione Interministeriale permanente per l'impiego delle ICT a favore delle categorie deboli o svantaggiate.
La definizione dei requisiti tecnici per l'accessibilita', attualmente disponibili nel sito pubbliaccesso.it, si articola in quattro segmenti distinti: siti web, hw e sistemi operativi, applicazioni e supporti multimediali. Queste regole tecniche potranno divenire punto di riferimento ufficiale solo dopo l'approvazione definitiva del decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie.
Per ciascun requisito viene indicato:
il numero d'ordine
l'enunciato
il riferimento ai punti di controllo delle Web Content Accessibility Guidelines - versione 1.0 (WCAG 1.0) del W3C-WAI
il riferimento agli standard definiti nel paragrafo 1194.22 della Section 508 del Rehabilitation Act
Questi riferimenti consentono un piu' agevole confronto con gli standard esistenti, utile per la valutazione e per l'applicazione delle regole.
Si sono inoltre tenuti in considerazione gli standard della International Organization for Standardization (ISO), e le esperienze maturate nell'ambito della PA nell'attuazione della Circolare AIPA e della Direttiva del Ministro Stanca del 30 maggio 2002 in merito al dominio .gov.it.
Il recepimento di uno standard internazionale non va inteso come semplificazione di regole tecniche, ma nella prospettiva di un'armonizzazione dei principi di fondo dell'accessibilita' con i principi di partecipazione democratica alla conoscenza presenti nelle norme dell'ordinamento dei singoli Paesi.
Il principio dell'indipendenza dal dispositivo, le linee guida dell'iniziativa WAI e il principio della armonizzazione degli standard internazionali sono presenti nei documenti che l'Unione europea ha emanato in tema di non discriminazione e integrazione sociale. Il piano d'azione eEurope 2002, del dicembre 1999, e il piano eEurope 2005, contengono disposizioni specifiche in materia di accessibilita' dei siti Internet.
Nel settembre 2001 viene emanata la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni: eEurope 2002 - accessibilita' e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche
"Le linee guida sono riconosciute come la norma mondiale de facto per la progettazione di siti Web accessibili."
Bruxelles, 13 giugno 2002: Risoluzione del Parlamento Europeo (2002)0325 sulla comunicazione della Commissione eEurope 2002: accessibilita' e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche
Considerando che l'iniziativa WAI, che e' di natura volontaria, richiede fortemente su una base obbligatoria alle istituzioni europee e gli Stati membri di adempiere pienamente alle "Linee guida" entro il 2003, Anno europeo dei disabili; e li esorta a conformarsi alle Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) 1.0, sempre entro il 2003, al fine di consentire ai disabili non soltanto di leggere le pagine web ma anche di gestirne il contenuto ...
Invita la Commissione a dare particolare rilievo all'attuazione della linea guida 14 delle Linee guida per l'accessibilita' ai contenuti del Web, la quale prevede che i documenti siano chiari e semplici e quindi di facile comprensione, al fine di contrastare l'ulteriore esclusione delle persone con problemi di lettura o disabilita' intellettuali dall'e-government e dal Web.
Ritiene che il rispetto delle attuali "Linee guida" costituisca un passo avanti: sottolinea, tuttavia, l'importanza di un ulteriore sviluppo, adozione e attuazione dei nuovi miglioramenti (o nuove versioni) delle "Linee guida" poiche' il settore di Internet evolve con molta rapidita'.
Rammenta che le istituzioni europee e i governi degli Stati membri hanno una responsabilita' pubblica e li invita a rendere i propri siti Web accessibili alle persone anziane e ai disabili e a servirsi soltanto di software accessibile, dando cosi' l'esempio a tutte le altre istituzioni pubbliche e al resto della societa'.
Sottolinea il fatto che, ai fini dell'accessibilita', e' fondamentale che i siti web abbiano un livello di conformita' "Doppia-A", ovvero che sia pienamente applicato il livello di Priorita' 2 delle linee guida del WAI.
La legge Stanca consentira' di abbattere le barriere digitali e creare rilevanti opportunita' per consentire agli oltre tre milioni di disabili italiani di poter partecipare attivamente alla vita sociale, senza esclusioni.
La legge e' stata riconosciuta dall'OCSE come una delle migliori pratiche in materia di e-Government e indicata come modello per l'Europa nel Workshop internazionale "Accessibility Requirements for Public Procurement in the ICT domain". Le policy europee.
I motivi di fondo delle regole tecniche:
EFFICACIA > ordine di priorita': per migliorare la qualita' del Web e' necessario affrontare e risolvere un problema alla volta.
ECONOMICITA' > la legge Stanca e' una legge a costo zero. La valutazione soggettiva richiede strutture apposite e l'intervento di esperti e di panel di utenti. L'autovalutazione, possibile per la verifica tecnica obbligatoria, puo' essere effettuata con risorse interne.
CERTEZZA > in sede legale e' necessario fornire motivazioni di tipo "tecnico" e non di tipo "soggettivo", per annullare una gara. Una commissione di gara deve poter avere tecniche di misurazione oggettiva per selezionare il prodotto conforme alla normativa.
INTEROPERABILITA' > La conformita' con i requisiti tecnici consente alle TA di accedere ai contenuti. La logica sottesa alla formulazione dei requisiti e' il facile interfacciamento con adattamenti speciali. Il rispetto di una grammatica formale garantisce che il sito sia maggiormente accessibile da parte delle tecnologie assistive.
AUTONOMIA DI VERIFICA > I requisiti sono stati pensati per essere verificabili in modo autonomo da parte delle PPAA. Essi consentono di decidere in modo condivisibile se la conformita' e' stata raggiunta, e di stilare una checklist.
L'obiettivo della legge, che prende spunto dal dettato costituzionale che stabilisce il principio di uguaglianza, e' quello di abbattere le barriere digitali che limitano l'accesso dei disabili alla societa' dell'informazione e che li escludono dal mondo del lavoro.
La legge Stanca sull'accessibilita' consentira' di abbattere le barriere digitali e creare rilevanti opportunita' per consentire agli oltre tre milioni di disabili italiani di poter partecipare attivamente alla vita sociale.
Le PPAA dovranno realizzare siti accessibili a tutti. E' previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla PA per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullita', qualora non rispettino i requisiti di accessibilita', comportando responsabilita' di carattere dirigenziale e disciplinare.
Vengono fissate regole generali, chiare e vincolanti, rimandando per la sua concreta attuazione a un regolamento di attuazione, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, e a un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti Internet.
Ambito di applicazione
Soggetti art. 3 comma 1
Beni e servizi informatici
Siti INTERNET
Postazioni di lavoro
Altri soggetti
Beni e servizi informatici
Siti INTERNET
Postazioni di lavoro
Soggetti art. 3 comma 1
Beni e servizi informatici
Si applica per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici.
I requisiti di accessibilita' (decreto art. 11) costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.
La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata.
Soggetti art. 3 comma 1
Siti INTERNET
Non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' (decreto art. 11).
I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (art. 11), in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Soggetti art. 3 comma 1
Postazioni di lavoro
I datori di lavoro pubblici pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
Altri soggetti
Beni e servizi informatici
La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto (articolo 11).
Possono richiedere la valutazione del materiale informatico da loro prodotto (articolo 6).
Altri soggetti
Siti INTERNET
Non sono previsti obblighi. Possono richiedere la valutazione dei siti INTERNET da loro prodotti (articolo 6)
Postazioni di lavoro
I datori di lavoro privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Elaborato previa consultazione con:
Le associazioni delle persone disabili (ASPHI, ARPA, FAND, FONDAZIONE DON GNOCCHI, FISH, FISD, ANNI VERDI).
L'associazione degli sviluppatori competenti in materia di accessibilita' (IWA-ITALY).
I produttori di hardware e software (FEDERCOMIN, ANASIN, ASSINFORM).
Il concetto di accessibilita', intesa come capacita' dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano - a motivo della propria disabilita' - di tecnologie assistive o di particolari configurazioni.
Le tecnologie assistive, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici.
La verifica tecnica dell'accessibilita', operata da esperti, e la verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l'intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche.
Il rilascio da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del logo sull'accessibilita' dei siti e del materiale informatico, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell'attestato di accessibilita'; tale attestato viene concesso, in caso di verifica positiva, dai valutatori privati.
Controlli: il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi. Ulteriori disposizioni considerano l'ipotesi in cui siano le pubbliche amministrazioni a utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti: queste ultime provvederanno in modo autonomo a valutare la conformita'.
Per accertare la conformita' della pagina Web a tutti i requisiti indicati, si segue una metodologia di valutazione che fa ricorso a strumenti automatici, a strumenti semiautomatici e alle conoscenze dell'esperto tecnico. E' mutuata da quella proposta dal W3C.
Verifica con sistemi di validazione automatica della rispondenza del linguaggio utilizzato alla sua definizione formale.
Utilizzo di strumenti semiautomatici di valutazione della accessibilita' onde evidenziare problemi non riscontrabili dalle verifiche con sistemi di valutazione automatica. Una lista degli strumenti piu' diffusi e' reperibile nella pagina Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web Content Accessibility del sito del W3C.
Verifica dell'esperto sull'uso degli elementi e degli attributi secondo le specifiche del linguaggio, e sulle differenze di luminosita' e di colore tra il testo e lo sfondo.
Valutazione della pagina con diversi browser grafici, in differenti versioni e in diversi sistemi operativi per verificare che:
contenuto e funzionalita' presenti in una pagina siano gli stessi nei vari browser;
la presentazione della pagina sia simile in tutti i browser che supportano le tecnologie indicate al requisito 1;
disattivando il caricamento delle immagini, contenuto e funzionalita' siano ancora fruibili;
disattivando il suono, i contenuti di eventuali file audio siano fruibili in altra forma;
utilizzando i controlli disponibili nei browser per definire la grandezza dei font, i contenuti della pagina siano ancora fruibili;
la pagina sia navigabile in modo comprensibile con il solo uso della tastiera;
i contenuti e le funzionalita' della pagina siano ancora fruibili (anche in modo equivalente) quando si disabilitano fogli di stile, script e applet e oggetti;
i contenuti della pagina mantengano il loro significato d'insieme anche con un browser testuale.
La valutazione si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l'esperto tecnico indica la conformita' ai singoli requisiti della pagina esaminata. Un esempio.
L'esperto tecnico e' un professionista delle tecnologie Web che ha una adeguata esperienza e una adeguata conoscenza sulle problematiche e sulle tecniche per l'accessibilita' equivalenti a quelle fornite dal W3C - WAI nel suo programma Education & Outreach.
E' stato reso pubblico, gia' da maggio 2004, un documento contenente le regole tecniche, in modo da poter contare su un piu' ampio contributo di idee.
I contenuti dello Studio diverranno parte integrante del decreto ministeriale di cui all' art. 11 della legge 9 gennaio 2004 n.4
Nell'enunciato di alcuni requisiti appare la dizione: In sede di prima applicazione. Per alcuni requisiti e' stato indicato un possibile percorso di adeguamento, prevedendo un periodo transitorio per la migrazione.